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PIGNORAMENTO: ESISTONO BENI CHE NON POTRANNO MAI PIGNORARMI?

Non tutti i beni possono essere pignorati: alcuni sono assolutamente impignorabili, altri sono relativamente pignorabili, ossia possono essere pignorati solo in determinate condizioni.


Quando ci arriva una notifica di pignoramento tutto sembra perduto. Ma la legge ha stabilito importanti limiti alla pignorabilità dei beni. Ha definito, infatti, i beni assolutamente pignorabili che, quindi, non potranno mai essere pignorati, i e beni relativamente impignorabili, per i quali si può procedere con il pignoramento solo a determinate condizioni.

Ma quali sono questi beni? Quali sono i beni non pignorabili? Quali beni non potranno mai essere aggrediti dai creditori?


Beni assolutamente impignorabili

Ci sono determinati beni che non possono mai essere oggetto di pignoramento. Beni che, dunque, i creditori non potranno mai aggredire e che nessuno può mai sottrarre al debitore. Si tratta di beni essenziali allo svolgimento della vita del debitore e della sua famiglia che sono, dunque, assolutamente impignorabili:

  • l’anello nuziale;

  • vestiti e biancheria;

  • i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice. Eccezion fatta per i mobili (esclusi i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

  • utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli;

  • cose sacre e cose destinate all’esercizio del culto;

  • beni commestibili e combustibili (se necessari per un mese di mantenimento del debitore e dei suoi familiari conviventi);

  • armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

  • decorazioni al valore, lettere, registri e in generale gli scritti di famiglia e i manoscritti eccetto che appartengano ad una collezione.

Beni relativamente pignorabili

Ci sono, poi, altri beni che possono essere pignorati solo nel rispetto di determinati limiti e condizioni. Si tratta, principalmente, di beni riferibili all’ attività lavorativa del debitore:


- Gli strumenti della professione

Strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un 1/5, ma solo se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Tale limite si applica anche per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Al riguardo è bene precisare che il pignoramento degli strumenti utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore è in concreto di difficile applicazione perché presuppone che il debitore abbia a disposizione una pluralità di beni analoghi. Pluralità che però non sempre si riscontra in un’attività lavorativa. La conseguenza è che in presenza di un unico bene dello stesso genere (ad esempio uno specifico macchinario) indispensabile per il processo lavorativo questo sarà impignorabile.

Inoltre, nel caso di pignoramento di uno di questi beni, al fine di garantire (almeno per un certo periodo di tempo) l’attività lavorativa del debitore:

  • l’ufficiale della riscossione li affida in custodia sempre al debitore;

  • il primo incanto deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento;

  • il pignoramento perde efficacia quando, dalla sua esecuzione, sono trascorsi 360 giorni (anziché 200) senza che sia stato effettuato il primo incanto.


- Beni del proprietario di un fondo

Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso possono essere pignorate, separatamente dall’immobile, soltanto in mancanza di altri beni. Inoltre, se il debitore ne fa richiesta, il giudice può escludere dal pignoramento le cose che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione.


- Beni appartenenti a terzi

Non possono essere pignorati beni appartenenti a persona diversa dal debitore pure se tali beni si trovino in uno dei luoghi ove il pignoramento può essere eseguito. A tal fine, però, è necessario che:

  • il titolo da cui deriva l’appartenenza al terzo abbia data anteriore all’anno cui si riferisce il pignoramento;

  • il debitore dimostri l’appartenenza al terzo mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Nel caso in cui si proceda comunque al pignoramento, il terzo proprietario può proporre opposizione avverso l’esecuzione forzata ed in tale procedimento la prova della sua appartenenza del bene è soggetta alle stesse limitazioni sopra richiamate.

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