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MINACCIARE UNA PERSONA DI "ADIRE LE VIE LEGALI" E' REATO?

Minacciare di far causa è un libero esercizio di un diritto ma in alcuni casi può configurarsi reato di estorsione.

Ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti è sicuramente un diritto riconosciuto dalla Costituzione, pertanto minacciare una persona di farle causa non costituisce reato. Ma se la minaccia rappresenta un mezzo per dar fastidio e molestare la persona, si potrebbe configurare un quadro di estorsione. In tal senso si è espressa recentemente la Cassazione, ferma restante l'incongruenza di configurare il reato di estorsione tutte le volte in cui si minaccia il semplice esercizio alla controparte la possibilità di adire le vie legali in caso di mancato adempimento di quanto richiesto, se tale intento risulta privo del carattere intimidatorio.


La minaccia di far valere davanti al giudice una pretesa palesemente infondata non può integrare gli estremi dell’estorsione: anch’essa infatti non è sufficiente a coartare la volontà della presunta vittima, la quale può comunque scegliere di difendersi proprio avvalendosi della tutela offerta da un regolare procedimento. Peraltro, alla fine sarà sempre un giudice a decidere e questi, se l’azione è palesemente infondata, condannerà la parte attrice non solo al rimborso delle spese legali (cosiddetta condanna alle spese processuali) ma anche al risarcimento dei danni (cosiddetta condanna da lite temeraria).


L’estorsione si caratterizza per lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia, e non con la semplice intenzione di esercitare un diritto. Quando la condotta, anche se apparentemente giusta, sia strumentalizzata per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto. Ad esempio è minaccia dire "Se non testimonierai a favore mio in un giudizio di separazione, ti farò causa per quel credito che ancora non mi hai pagato".


Infine, la minaccia di presentare una querela senza averne le prove non può essere estorsione né può dar luogo a controquerele per calunnia visto che quest’ultimo reato scatta solo quando chi agisce è consapevole dell’altrui innocenza. Sporgere una denuncia o una querela senza che ve ne siano i presupposti giudici o di fatto, nella consapevolezza cioè dell’altrui estraneità ai fatti.

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