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LEGITTIMA DIFESA: LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA. ECCO LE PRINCIPALI NOVITA'.

Aggiornamento: 15 mar 2019


La Camera dei Deputati ha approvato il testo del disegno di legge di riforma della legittima difesa, che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva.

La nuova normativa amplia l’ambito di applicazione della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all'eccesso colposo nella legittima difesa, inasprendo altresì il regime sanzionatorio dei reati di furto, rapina e violazione di domicilio. 

Il provvedimento introduce modifiche anche alla disciplina della sospensione condizionale della pena e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia. 


Legittima difesa

Si introduce una sorta di presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio - e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale - la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa. Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.


Furto in abitazione e scippo

Il minimo e il massimo edittale salgono di un anno: si passa da 3 a 4 di reclusione nel minimo, da 6 a 7 anni nel massimo. 

Aumentano le pene anche per il furto aggravato: nel minimo la reclusione sale da 4 a 5 anni e la multa da 927 a 1.000 euro; nel massimo la reclusione resta fissata a 10 anni, mentre la multa sale da 2.000 a 2.500 euro.


Rapina

La reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni; per la rapina aggravata la pena minima sale da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e aumenta anche la multa (dagli attuali 1.290-3.098 euro si passa a 2.000-4.000 euro).


Violazione di domicilio

La pena minima è raddoppiata (si passa da 6 mesi a 1 anno di reclusione), mentre il massimo sale da 3 a 5 anni; nell’ipotesi aggravata, il minimo passa da 1 a 2 anni, il massimo da 5 a 6.


Furto in abitazione e sospensione condizionale

In caso di condanna per furto in abitazione o scippo (art. 624-bis), si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito integralmente il danno alla persona offesa.


Aspetti civilistici della legittima difesa

L’art. 2044 c.c. stabilisce che “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. Alla disposizione vengono aggiunte due previsioni che si collegano alle nuova disciplina penale: è esclusa la responsabilità di chi ha compiuto il fatto in una delle condizioni di legittima difesa previste dai nuovi commi 2, 3 e 4 dell'art. 52 c.p. (disposizione che appare peraltro ridondante, dal momento che già nella sua formulazione attuale l'art. 2044 richiama genericamente la legittima difesa senza distinzione tra le varie ipotesi). In caso di eccesso colposo nella legittima difesa, il danneggiato ha diritto ad una indennità che il giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.


Eccesso colposo di legittima difesa

L'art. 55 c.p. stabilisce che in caso di superamento "colposo" dei limiti della legittima difesa (come di altre scriminanti comuni) si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo). A questa previsione viene ora aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.


Patrocinio a spese dello stato

Viene introdotta una nuova disposizione (art. 115-bis) all'interno del T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002): la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.


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