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CONDOMINIO: LANCIARE ACQUA E SIGARETTE SUL BALCONE DEL VICINO E' REATO.

Condannato in via definitiva per il reato di getto pericoloso di cose, un uomo che aveva preso di mira la famiglia che viveva al piano di sotto del suo appartamento, lanciando secchi d'acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul loro balcone.

“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

Questo recita l’art. 674 del cod.pen.


Ne ha fatto le spese un uomo di Pescara che “per dispetto” lanciava sul balcone del vicino secchi d’acqua, mozziconi di sigarette e carta straccia oltre ad arrecare disturbo con rumori molesti senza apparente motivo.

Condannato in via definitiva a 400 euro di ammenda dal Tribunale di Pescara, il doppio del minimo edittale previsto dall’art 674 cod.pen., proponeva ricorso per Cassazione assumendo che nei suoi confronti vi era stata un’erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 674 cod.pen., in quanto il getto d’acqua non aveva raggiunto persone ma cose, né era stato provato che l’autore materiale fosse lui.

L’uomo eccepiva, inoltre, anche l’asprezza dell’ammenda addirittura raddoppiata rispetto al massimo previsto dalla norma.


La Cassazione con sentenza n. 9474/2018 rigettava il primo motivo di ricorso, in quanto lo stesso era stato provato sia dall’intervento dei carabinieri che scattavano anche foto, ma addirittura un teste riferiva che all’arrivo delle Forze dell’ordine il soggetto si assumeva la responsabilità del fatto dichiarando di aver agito solo “per dispetto”.

La Suprema Corte pur ritenendo in via di massima condivisibile "l'affermazione secondo la quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone, deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone" ha motivato il rigetto affermando che il luogo interessato è il balcone quindi abitualmente frequentato dalle persone occupanti l’appartamento.


In tema di secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte accoglie le motivazioni in ordine all’ammenda comminata al soggetto, in quanto la pena prevista dall’art. 674 prevede l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a 206,00 euro, per cui la pena pecuniaria di 400,00 euro è senz’altro da ritenersi contra legem. Pertanto, la questione, solo per ciò che attiene la pena da infliggere, va rimandata al Giudice.

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