Esistono disparità di trattamento tra i figli nati da genitori non sposati e i figli nati da genitori non legati da vincolo coniugale? Spetta ad entrambi i genitori non sposati il dovere di mantenere i figli? Sussistono differenze tra figli maggiorenni e figli minorenni?
Oggi trattiamo un tema "caldo" di interesse abbastanza comune nell'ambito del diritto di famiglia, che conta innumerevoli casi: il mantenimento dei figli di genitori non sposati.
E' d'uopo però una premessa: l'ordinamento giuridico fino a qualche anno fa definiva figli legittimi i figli nati da genitori sposati tra loro e figli naturali i figli nati da una coppia non sposata. La distinzione non era solamente nello status, ma anche, di fatto, nel trattamento riservato ad essi; dunque sussisteva anche una disparità di trattamento.
Negli ultimi anni, però, le coppie di fatto sono stati investiti da nuove tutele, e con essi anche i figli nati da loro rapporto non "contrattualizzato". Infatti con la legge n. 219 del 2012 è stata abrogata la differenza di status tra figli legittimi e naturali, eliminando dal codice civile ogni distinzione, come è confermato, dal riformato articolo 315 del codice civile, secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Sono venute meno, inoltre, anche le differenze in materia successoria.
Su tale legge ha virato l'orientamento giurisprudenziale già dallo stesso 2012, come testimonia la sentenza della Cassazione n. 5652 del 10 aprile che prevede per entrambi i genitori l’obbligo di mantenere i figli, e ciò sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda, dal momento che è sorto sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Il mantenimento dei figli minorenni e dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli minorenni nati da genitori non legati dal vincolo matrimoniale, può avvenire in base a specifici accordi stipulati dai genitori stessi. Questi, possono disciplinare di comune accordo l’affidamento dei figli, pattuendo presso quale genitore il figlio sarà collocato stabilmente, indicando le modalità ed i tempi di visita riconosciuti all’altro.
I genitori devono infatti provvedere alle loro necessità in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi si dovrà decidere chi tra i due è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento e la misura dello stesso. Nella determinazione dell’entità dell’assegno occorre tener conto del tenore goduto dai figli durante la convivenza.
Altra questione da regolare è quella relativa alle spese straordinarie, stabilite solitamente nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Questi costi sono correlati alle esigenze di crescita dei figli e si caratterizzano per la loro imprevedibilità e occasionalità.
L’assegno di mantenimento, spetta anche ai figli maggiorenni dei genitori non sposati tra loro se non dispongono dell'autosufficienza economica.
L’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente quando essi diventano maggiorenni, ma persiste fin quando non siano indipendenti economicamente, tali da sostenersi autonomamente, cioè con un reddito sufficiente a soddisfare le proprie esigenze quotidiane.
I provvedimenti del Tribunale sono vincolanti e offre tutela in caso di genitore inadempiente.
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