La Cassazione supera l’orientamento sul mantenimento che collegava la misura dell’assegno in favore del coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimoniale.
Quando furono scritte le norme del Codice Civile, la condizione socio-economica della donna era molto diversa rispetto a oggi. Ma una singolare sentenza della Cassazione segna lo spartiacque tra la donna casalinga, non economicamente autosufficiente e la donna lavoratrice, economicamente autosufficiente (o potenziale autosufficiente), il cui unico bisogno è figlio di pigrizia e capriccio.
Anche se durante l'unione svolgeva mansioni di casalinga, la donna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento.
Per di più spetta a lei (o comunque al coniuge "debole" che chiede il mantenimento) l'onere probatorio di insussistenza delle condizioni per lavorare e, quindi, "l'impossibilità a procurarsi un reddito".
Dunque l’assegno di mantenimento non sarà più accordato in automatico per il sol fatto che i due coniugi si sono separati!
Questa sentenza sull'assegno di divorzio per cui conta il criterio dell'autosufficienza economica reale o potenziale, e non il tenore di vita goduto durante le nozze, è stata condivisa anche dalla Corte d'Appello di Milano che ha disposto che Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, è autosufficiente, dunque non ha più diritto al milione e 400 mila euro al mese stabilito in sede di divorzio dal Tribunale di Monza. Oggi Berlusconi potrà affermare che oggi i giudici sono un po' "meno comunisti" di ieri! :-)
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