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STIPENDIO NON PAGATO: QUANDO AGIRE? COME COMPORTARSI? E SE SI E' LAVORATORI IN NERO?

Un dipendente, e anche un lavoratore in nero, possono far valere il loro diritto alla retribuzione e dunque recuperare il credito per vie legali. Ecco quando agire e di quali strumenti usufruire.


Potrebbe capitare che il nostro stipendio venga liquidato in ritardo di qualche giorno. E per questo possiamo anche chiudere un occhio, ma potrebbe anche capitare che la busta paga arrivi puntuale, mentre lo stipendio non ci venga liquidato. Intanto c'è da fare la spesa, pagare la rata del mutuo, pagare la bolletta della luce ecc...Il nostro ordinamento giuridico prevede norme per casi del genere e ci dà la possibilità dunque di riscattare il nostro diritto agendo per vie legali.

Prima di arrivare direttamente alla causa ordinaria, la giurisprudenza offre strumenti più "miti" ma che possono rivelarsi ugualmente efficaci e più celeri, oltre che meno dispendiosi.

Dunque, come dobbiamo agire?


FIRMARE LA BUSTA PAGA SENZA AVER RICEVUTO IL CREDITO

Spesso capita di firmare la busta paga al momento della consegna. Questa firma può essere per ricevuta oppure per quietanza. E' preferibile scegliere di firmare sempre per ricevuta, in quanto la firma per quietanza preclude la possibilità di agire per vie più veloci e meno dispendiose come il decreto ingiuntivo e allunga i tempi della causa ordinaria. Non per sventare l'eventuale presunzione assoluta di corrispondenza tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella risultante in busta paga, in quanto la Cassazione già ha stabilito che tale presunzione non c'è.

Si consiglia pertanto di firmare la busta paga con dicitura "per ricevuta e presa visione".


MESSA IN MORA DEL DATORE DI LAVORO

Se nonostante i continui solleciti verbali di pagamento, l'azienda non liquida il credito, il lavoratore può inviargli una diffida con la messa in mora, anche senza aver bisogno di un avvocato. E' necessario però che non sussistano condizioni che controindichino la messa in mora:

  • in caso di telelavoro, che il lavoratore non abbia prestato la sua opera oltre i termini previsti dal contratto;

  • che il debito arrivi da un fatto illecito;

  • che il datore di lavoro abbia dichiarato per iscritto di non voler pagare lo stipendio per qualche motivo.

Se dopo la messa in mora del datore di lavoro il debito non viene saldato, si può passare alla fase successiva.


CONCILIAZIONE PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

Il dipendente può interpellare per iscritto e senza costi la DTL chiedendo l’avvio di una conciliazione facoltativa o monocratica.

La conciliazione facoltativa consiste nella presentazione di una richiesta scritta di convocazione della Commissione conciliare per fissare un’udienza in cui tentare di trovare un accordo.

La conciliazione monocratica, invece, consiste in una verifica degli Ispettori del Lavoro in azienda, in caso di mancato accordo, per controllare il rispetto delle normative ed il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.


DECRETO INGIUNTIVO

E' il passo successivo ai tentativi infruttuosi di messa in mora e conciliazione presso la DTL, che porta dipendente e datore di lavoro in Tribunale.

Il decreto ingiuntivo non dura più di 6 mesi e permette di ottenere da un giudice un ordine di pagamento diretto. Il datore di lavoro è obbligato a saldare il debito entro 40 giorni, a meno che decide di presentare opposizione. In tal caso si arriva alla causa ordinaria.


CAUSA ORDINARIA ALL'AZIENDA

Il lavoratore non è costretto a esibire la certificazione di credito, ma gli basta dimostrare il rapporto di lavoro con l'azienda tramite Cud o buste paga o, in casi estremi, tramite prove testimoniali come ad esempio colleghi di lavoro. Questa via legale prevede tempi più lunghi, ma che però alla fine potrebbe finalmente portare al saldo del nostro credito.

Ci sono però datori di lavoro che non si piegano neanche dinanzi ad una causa ordinaria e dunque restano fermi nella loro posizione e nel loro "principio" di non pagare il debito verso il dipendente. In tal caso il credito è definitivamente perduto o si può ulteriormente proseguire?

Possiamo ricorrere al pignoramento dei beni posseduti dal datore di lavoro: conti, immobili ecc..oppure alla dichiarazione di fallimento: in tal caso il Fondo di Garanzia dell’Inps rimborsa gli ultimi tre stipendi ed il Tfr. Per l'eventuale resto del credito, il lavoratore dovrà far capo al passivo del fallimento e sperare che l’azienda sia ancora attiva.


E' POSSIBILE DIMETTERSI SENZA PREAVVISO PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI STIPENDIO NON PAGATO?

Il semplice ritardo di una singola mensilità, o anche di poche, quando non sia divenuto abituale e metodico, tale cioè da mettere in difficoltà il lavoratore, potrebbe non essere considerato un valido motivo per recedere dal rapporto di lavoro. Ma in caso di grave inadempimento, cioè se la condotta non è abituale e metodica, o se i tentativi legali di recupero del credito risultano infruttuosi, il lavoratore può ricorrere alla risoluzione del contratto senza preavviso per giusta causa, ed esente dal pagamento dell'indennità prevista dal contratto per il mancato preavviso. Specificando che il motivo dell’interruzione del rapporto di lavoro è lo stipendio non pagato il lavoratore potrà beneficiare del sussidio di disoccupazione.


POSSO RISCATTARE IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE SE SONO UN LAVORATORE IN NERO?

Il lavoro nero è un rapporto che non rispetta gli obblighi amministrativi, contributivi, fiscali e assicurativi, ma prevede l'obbligo alla retribuzione perché il lavoro è stato comunque prestato, come è prevista anche l'impugnazione del licenziamento entro 60 giorni se il licenziamento sopravviene se il lavoratore pretende lo stipendio non pagato. Come per il lavoratore con contratto regolare, la prescrizione del credito sopraggiunge dopo 5 anni. Ovviamente al lavoratore spetta l'onere della prova.

La legge, insomma, tutela il lavoratore con regolare contratto di lavoro ma anche il lavoratore in nero, a meno che quest'ultimo non abbia percepito l'indennità di disoccupazione durante il periodo lavorativo. In tal caso verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di «Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico», Rischia la reclusione fino a 3 anni ed è obbligato a restituire le somme indebitamente percepite.


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