E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore assente dal lavoro per malattia, che durante tale periodo, seguendo le prescrizioni del medico curante, esce di casa.
La vicenda
Un lavoratore aveva subito un infortunio: distorsione della caviglia destra.
Il datore di lavoro lo ha licenziato con una contestazione disciplinare in quanto, durante il periodo di malattia, era stato visto uscire di casa e svolgere attività di routine quotidiana durante le ore di reperibilità di visita fiscale.
Il datore di lavoro riteneva il comportamento del lavoratore incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico e in ogni caso valutava la sua condotta pregiudizievole per un buono e rapido recupero dell’integrità ed efficienza fisica.
L’interessato ha proposto ricorso, sostenendo che lo stesso medico curante gli aveva prescritto di compiere del movimento e, in particolare, di camminare.
La decisione della Cassazione
Con Sentenza n.6375 del 21 marzo 2011, la Corte ha innanzitutto cercato e trovato riscontro della veridicità della malattia sia nelle certificazioni mediche sia nei referti degli esami strumentali.
In seconda battuta la Corte ha stabilito che non può essere addebitato al lavoratore un comportamento contrastante con le esigenze terapeutiche e di un rapido recupero, poiché lo stesso con l’uscire di casa per fare movimento aveva semplicemente seguito le prescrizioni del suo medico curante e, comunque, riguardo l’inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa l'onere della prova non spettava al lavoratore.
Da giurisprudenza consolidata, il lavoratore ammalato è tenuto a mettere in atto le misure possibili per favorire la guarigione e, dunque, potrà uscire di casa ed espletare altre attività solo nel caso in cui con questo comportamento, valutato in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, non pregiudichi o ritardi la guarigione ed il rientro al lavoro
Nel caso in esame, il lavoratore uscendo di casa, camminando e guidando l’auto, non aveva posto essere un pericolo di aggravamento delle sue condizioni di salute o un eventuale ritardo nella guarigione, ma al contrario, avendo seguito le prescrizioni del medico curante, aveva favorito una pronta guarigione.
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