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INFORTUNIO: IL DATORE E' RESPONSABILE ANCHE PER NEGLIGENZA, IMPRUDENZA E IMPERIZIA DEL LAVORATORE.

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la n. 16026/2018, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.

Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile nei confronti del dipendente in caso di infortunio anche nel caso di negligenza o imperizia del lavoratore.


Cosa significa?


Innanzitutto c'è da fare una premessa sull'ordinamento giuridico in vigore.

Esso prevede che il datore di lavoro è tenuto a predisporre un ambiente di lavoro idoneo a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti contro eventuali rischi. Dunque obbliga il datore di lavoro ad adottare le migliori misure di prevenzione.

Da ciò si evince che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza del lavoratore dipendente.


Ma si può ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si verifica?


Assolutamente no! La responsabilità del datore di lavoro è esclusa nei casi in cui:

  • il dipendente abbia adottato una condotta del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite;

  • il dipendente abbia adottato un comportamento di natura dolosa;

  • l'infortunio derivi dal cosiddetto "rischio elettivo", vale a dire quando il danno è stato la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In tali casi il lavoratore non ha diritto all'indennizzo.


Tuttavia con una recente sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori. Quindi non possono essere comprese nel concetto di rischio elettivo la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, in presenza delle quali rimane, comunque, la responsabilità del datore di lavoro.

 

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