In caso di ritardo dell'aereo il passeggero può ottenere il rimborso. Basta mostrare il biglietto. Non è tenuto a dimostrare che l'aereo è arrivato in ritardo.
Quante volte, a seguito di un ritardo imprevisto nell’orario del volo, è accaduto di dover attendere anche per ore in aeroporto, magari sacrificando gli impegni programmati? Nonostante le politiche di ottimizzazione del traffico aereo, i problemi relativi alla puntualità dei voli hanno ancora oggi una rilevanza statistica importante.
La Suprema Corte con la sentenza numero 1584 del 2018 si è espressa sul ritardo aereo e la richiesta del risarcimento. La Corte di Cassazione ha sentenziato che nel caso di ritardo aereo il passeggero è tenuto a mostrare il biglietto del volo e sostenere ciò che è accaduto, ma non è suo compito provare il ritardo che spetta invece alla compagnia aerea:
La Cassazione ha così accolto il ricorso di un passeggero che, a causa del ritardo di quattro ore dell'aereo Easyjet proveniente da Berlino, destinazione Roma, non era riuscito a imbarcarsi sull'ulteriore volo che lo avrebbe portato a Palermo, città del viaggiatore.
Il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta del cittadino ritenendo che:
“ è vero che […] la Convenzione di Montreal e altre norme fanno gravare sul vettore aereo la prova liberatoria […]. La presunzione di colpa del vettore presuppone che sia stato dimostrato il ritardo. In assenza di ritardo non si presume alcune responsabilità […] È dunque certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo. Ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest’ultimo a dovere fornire la prova liberatoria.”
Mentre il principio di diritto espresso dalla Cassazione è che:
"[...] Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261/2004".
Quali sono i diritti del passeggero in caso di ritardo aereo e in quali circostanze si possono rivendicare?
Nel caso in cui ritardo superi le due ore potremo avvalerci della Carta dei Diritti del passeggero che si occupa della tutela del viaggiatore aereo; in funzione di quanto previsto nella stessa, avremo diritto a ricevere assistenza!
Questa consiste, nello specifico:
pasti e bevande, in funziona della durata dell’attesa;
sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
trasferimento dall’aeroporto all’albergo, e viceversa;
due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza, se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.
E’ bene sapere che, nel caso in cui dovessimo trovarci in presenza di passeggeri con mobilità ridotta, questi – con eventuali accompagnatori – o eventuali bambini non accompagnati, hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza dovutaci.
Questo genere di assistenza viene riconosciuto nella seguente casistica di ritardi:
due, o più ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
tre, o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
quattro, o più ore – per le tratte più lunghe di 3.500 km – al di fuori dell’Unione Europea.
Quanto spetta di rimborso in caso di ritardo?
Nei casi di danno da ritardo aereo, la Compagnia è obbligata a corrispondere al passeggero un indennizzo monetario – in una misura relativa alla lunghezza della tratta aerea – che corrisponde a:
250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie, superiori a 1.500 chilometri, e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nei primi due punti, sopra elencati.
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