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CADUTA IN UNA BUCA STRADALE: QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO?

In seguito ad una caduta in una buca stradale, non sempre spetta il risarcimento. Sono necessarie alcune condizioni. Recentemente la Cassazione si è espressa in merito con un'ordinanza.

Il Comune o l’amministrazione titolare della strada è responsabile per i danni provocati a pedoni e automobilisti dalle buche sull’asfalto e da ogni altra insidia dovuta all’omessa manutenzione delle strade. Si tratta di una responsabilità cosiddetta oggettiva, ossia che prescinde da una specifica colpa o malafede della P.A., ma consegue al semplice fatto di essere quest’ultima custode dei beni pubblici e, quindi, tenuta a vigilarne la regolarità.

Ciò detto potrebbe sembrare che la via per il risarcimento sia agevole, ma in realtà non sempre è così. Innanzitutto a chi subisce il danno spetta l'onere della prova.


Quali prove bisogna fornire?

In ordine alla prova da costituirsi un esempio può essere una fotografia scattata con il cellulare o, meglio ancora, sarebbe far intervenire le forze dell’ordine e farsi redigere un verbale dalla polizia municipale o stradale. Se le autorità non sono disponibili ad intervenire anche la presenza di un testimone potrebbe essere sufficiente a sostenere le nostre argomentazioni nel caso si dovessero adire le vie legali.

Le circostanze necessarie di cui bisogna fornire le prove sono:

  • l’evento della caduta nella buca sull’asfalto: si tratta, cioè, di dimostrare il giorno e l’ora in cui il fatto storico si è verificato;

  • il cosiddetto rapporto di causalità: bisogna dar prova che la caduta è stata dovuta proprio e soltanto alla buca sull’asfalto e non ad altre circostanze, sebbene concomitanti, come ad esempio la distrazione del pedone o una stringa dei lacci slacciata;

  • l’entità dei danni: bisogna dimostrare quali tipi di lesioni fisiche o danni all’auto siano conseguiti a seguito della caduta. Nel primo caso (lesioni fisiche) spetterà poi a un medico legale stabilire a quanto corrispondano, in termini monetari, dette lesioni (cosiddetta perizia medico-legale);

  • che la buca, l’avvallamento, la crepa o qualsiasi altra anomalia dell’asfalto sia stata non percepibile in anticipo, anche usando l’ordinaria diligenza: essa deve risultare cioè nascosta, anche tenendo conto dell’orario e dell’illuminazione della strada. In pratica – usando le parole della giurisprudenza – il pedone o l’automobilista deve dimostrare che la caduta sulla buca è stata dovuta a una insidia o trabocchetto.

I certificati medici del pronto soccorso potranno attestare l’orario di ricovero – in concomitanza con la caduta – e il tipo di lesioni subite; gli scontrini di medicinali e le fatture dei centri di riabilitazione potranno servire a quantificare meglio i danni economici conseguenti all’infortunio. Altrettanto dicasi per le ricevute o i preventivi emessi dall’officina che abbia riparato l’automobile.


Come avviare la pratica di risarcimento?

Nel caso di danno per caduta in una buca stradale, una volta raccolte le prove, il primo passo da compiere è una richiesta di risarcimento inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo Pec all’ente proprietario. La richiesta di risarcimento può essere inoltrata dal danneggiato personalmente o per il mezzo di un avvocato. Se la richiesta di risarcimento bonaria non sortisce alcun effetto, non resta altra scelta che agire in giudizio convenendo l’ente proprietario del tratto stradale in cui si è verificato il fatto.


In quali condizioni non si ha diritto al risarcimento?

Non viene riconosciuto il risarcimento nelle seguenti ipotesi:

  • caduta di giorno se la buca sull’asfalto è visibile e di dimensioni tali da poter essere avvistata a una ragionevole distanza per poter fare manovra ed evitare di cadere;

  • caduta di notte in strada illuminata se la buca non è occultata da altri oggetti;

  • caduta su una strada che viene percorsa spesso dall’automobilista o dal pedone e le cui condizioni, quindi, sono a quest’ultimo note (si pensi a un cantiere posto vicino casa);

  • strada palesemente dissestata e, nonostante tali condizioni di cattiva manutenzione, imboccata comunque dall’automobilista o dal pedone che, così facendo, ha consapevolmente scelto il rischio;

  • velocità elevata dell’automobile;

  • buca che non costituiva insidia o trabocchetto e la cui presenza è facilmente intuibile usando l’ordinaria diligenza.

Nel valutare il peso di tali circostanze nel caso concreto, il giudice può optare tra l’addossare tutta la responsabilità della caduta sulla buca al pedone/automobilista o il disporre un concorso di colpa.


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