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FACEBOOK: MULTA FINO A 10.000 EURO PER I GENITORI CHE PUBBLICANO LE FOTO DEI FIGLI MINORENNI.

Un’ordinanza del tribunale di Roma ha deciso di tutelare un minorenne dalla madre che postava le sue immagini online senza il suo consenso: madre multata. Il caso fa giurisprudenza.

Quante volte ci è stato raccomandato di non pubblicare su Facebook e sui social network, in genere, le foto dei nostri figli, soprattutto minori? Tantissime volte.

Lo raccomanda la Polizia postale, lo ribadiscono i Pedagogisti e gli esperti del mondo dell’infanzia. Non si tratta di raccomandazioni anacronistiche, ma di indicazioni giustamente rispettose del minore, della sua privacy, per evitare la lesione della sua immagine, la mancanza di rispetto riferita alla sua volontà e tanto altro.

Tale consiglio si rende altresì necessario per evitare che il mercato della pedopornografia possa dilagare attingendo le sue risorse primarie.

Pertanto, tutte quelle mamme fiere del proprio piccolo o felici di esaltare la bellezza della propria bambina, condividendone le immagini con gli amici del proprio profilo Facebook, su Instagram, o su tutti quei social network da piazza virtuale dovranno stare attente ad un pericolo più che reale.


Rischiano di essere multati. A stabilirlo è un’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 secondo cui non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini dei minori postate su Facebook e altri social, ma può decidere anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli «danneggiati».


Il caso

Tutto parte dal caso di un sedicenne che ha chiesto «tutela» contro la madre che postava sul web foto e commenti su di lui, senza il suo consenso. E' intervenuta la Prima Sezione civile del Tribunale di Roma che si è pronunciata sul caso:


Deve, altresì, essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. Deve, inoltre, essere previsto che la madre rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo. Inoltre, per evitare che contenuti analoghi siano diffusi da terzi deve essere autorizzato il tutore a diffidare soggetti terzi, diversi dalla madre, dal diffondere tali  informazioni, nonché deve essere previsto che il tutore richieda anche a terzi la rimozione di tali contenuti e ai gestori dei motori di ricerca di deindicizzare informazioni relative al minore”.

La “mamma social”, infine, dovrà pagare 10mila euro di multa al figlio.


Il riferimento giuridico che ha portato alla decisione del giudice è contenuto in particolare nell’art. 96 della legge sul diritto d’autore che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Senza contare che i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata del 1989.


Non si tratta però del primo processo di questo tipo. Di recente, infatti, una sentenza del Tribunale di Mantova ha stabilito che i genitori possono postare solo se c’è il consenso di entrambi a seguito della denuncia presentata da un papà di due minori contro l’ex moglie che ne postava foto sui social. Un comportamento inaccettabile, ha stabilito il  Tribunale di Mantova, che viola “tutela dell’immagine”, contemplata dall’art. 10 del codice civile, la “tutela della riservatezza dei dati personali”, prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”».


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