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PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

Aggiornamento: 22 gen 2018

CASSAZIONE: IL PROFESSIONISTA CHE SUBISCE UN DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEVE PROVARLO.


Qualora un professionista resti coinvolto in un sinistro stradale e da questo ne derivi un’invalidità permanente ai fini del risarcimento del danno per lucro cessante, lo stesso dovrà provare il nesso di casualità tra diminuzione reddituale e lesioni patite. Questo è quanto ha stabilito la III sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.12467/2017.

Vediamo in breve il caso concreto che ha portato la Corte di Cassazione ad esprimersi in tal senso.

“Un libero professionista in conseguenza di un sinistro stradale riporta lesioni pari al 20% di invalidità permanente. A seguito della richiesta risarcitoria del danno sia in prime cure che in appello la domanda viene parzialmente accolta, nello specifico: la Corte di Appello riconosce una maggiore somma il risarcimento del danno derivante da lucro cessante relativamente al periodo di invalidità temporanea riconosciuta in sede di C.T.U., in merito al riconoscimento del lucro cessante da invalidità permanente non ne riconosceva il diritto”.

La spiegazione logica alla decisione della Corte di Appello, può essere trovata se consideriamo che i giudici altro non hanno fatto che personalizzare il danno biologico nella sua massima misura atteso che la lesione è di notevole entità e, sicuramente, riduce la capacità lavorativa del professionista.

Discorso diverso invece è il ristoro del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, in questo caso è determinate provarlo.

In altri termini: si tratta di prova presuntiva o specifica del pregiudizio economico collegato all'invalidità permanente causata dal sinistro?

La risposta viene proprio della Cassazione:

1) la contrazione della capacità di guadagnare e produrre reddito va provata, in quanto non basta la presunzione anche se ci troviamo di fronte ad un'invalidità permanente non trascurabile,

2) va provato, nello specifico, il nesso causale tra la contrazione del reddito (o l'assenza di incremento) che si è verificata negli anni successivi all'evento e l'impossibilità fisica per il professionista di mantenere i precedenti elevati ritmi di lavoro e/o di aumentarli.

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