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ASSENZE DA LAVORO PER NEVE O MALTEMPO: COSA DICE LA LEGGE?

Se per causa neve o maltempo non possiamo recarci a lavoro, cosa succede? Come dobbiamo comportarci? Ce lo spiega la legge.


In questi giorni mezza Italia è stretta nella morsa del gelo e della neve. Tanti sono gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro a causa della neve che, è sì bella e suggestiva, ma arreca enormi disagi a chi deve recarsi a lavoro.

Come dobbiamo regolarci in questi casi?


I riferimenti normativi per regolarsi in questi casi sono fondamentalmente due: il Codice civile e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In linea generale, l’impossibilità sopravvenuta di recarsi a lavoro esonererebbe il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro sarebbe, a sua volta, liberato dall’obbligo di retribuire la prestazione non erogata.


In linea di principio questa sarebbe la conclusione, tuttavia, per evitare che il dipendente subisca una riduzione dello stipendio, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro generalmente disciplinano questi casi specifici prevedendo, oltre alla ferie, un monte ore di permessi straordinari e congedo legati ad eventi come quello di una nevicata o di un’ondata di maltempo eccezionale. In questi casi, quindi, il lavoratore potrà usufruire di questo monte ore. Dunque la paga non sarà sospesa.

Attenzione: a condizione, però, che il lavoratore faccia sapere tempestivamente all’azienda la sua impossibilità di recarsi al lavoro, perché non presentarsi al lavoro senza motivazione può invece essere causa di licenziamento. Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio.

E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa in questi giorni presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.


E se questo tipo di eventi non è disciplinato dal mio CCNL? Bisogna fare riferimento al Codice Civile, in particolare all’art. 1218 sulla responsabilità del debitore, e all’art. 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro.

Il Codice Civile prevede che l’impossibilità ad adempiere al proprio obbligo contrattuale debba essere provata dal lavoratore, inoltre l’adempimento dovrà essere effettivo. In caso contrario potrebbe scattare l’addebito disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore (art. 2106).

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