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RESPONSABILITA' MEDICA: SE IL MEDICO SEGUE LE LINEE GUIDA, VA ASSOLTO.

Va assolto il medico che segue correttamente le linee guida ma sbaglia ad attuarle per imperizia dovuta a colpa lieve. La Cassazione annulla condanna ad un medico.


Il medico era stato condannato per lesioni colpose per le conseguenze di un intervento di lifting facciale che avevano provocato un’estesa zona di insensibilità. La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (n. 8770 del 22/02/2018) che ha annullato la condanna per lesioni colpose emessa nei confronti del medico spiegando che:

"Alla colpa grave non può più essere attribuito un peso diverso rispetto a quella lieve, visto che sono entrambe comprese nell’area di applicazione della nuova causa di non punibilità; inoltre, è chiara intenzione della riforma (legge 24/2017) favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, conservando invece la responsabilità civile”.

La Cassazione nella sentenza ricorda che il nuovo articolo 590 sexies del Codice penale, modificato dalla legge Gelli, ha cancellato la depenalizzazione della colpa lieve prevista dalla precedente legge Balduzzi. Non esiste quindi più, pertanto, un problema di grado della colpa, con l’eccezione di quei casi in cui la legge Balduzzi si configura come norma più favorevole da applicare a quei casi caratterizzati da negligenza o imprudenza.


Pertanto, la nuova legge, come riporta Altalex, ha introdotto una particolare causa di non punibilità sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali da parte degli esercenti la professione sanitaria, con limitazione agli eventi verificatisi a causa di imperizia e sul presupposto che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Come risaputo, le linee-guida costituiscono un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo una accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti.


L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica:

  • se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;

  • se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

  • se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

  • se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

La Suprema Corte fa buon uso dei principi di cui alla novella 24/2017 risultando escluso che l'errore non punibile possa riguardare la selezione da parte del medico delle buone pratiche da applicare al caso concreto; l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 590 sexies riguarda la fase di attuazione delle linee guida, escludendo la responsabilità del medico che, per colpa sotto forma di imperizia, si sia discostato dagli standard in maniera solo marginale.


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