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RESPONSABILITA' MEDICA: RITARDO NELLA PROGNOSI DELLA PATOLOGIA LETALE? DANNO IN RE IPSA.

La Cassazione riconosce la risarcibilità della violazione del diritto del paziente, affetto da patologia ad esito infausto, di determinarsi liberamente in ordine alle scelte della vita. (ordinanza n. 7260 del 23.03.2018).


Per la Cassazione, la violazione del diritto di poter scegliere liberamente i propri percorsi esistenziali, per chi è affetto da una patologia con esito certamente infausto, determina la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale.


Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ritenuto meritevole di tutela risarcitoria non solo la mancata scelta di procedere celermente all'attivazione di una idonea terapia, o la mancata fruizione delle terapie palliative delle quali il paziente avrebbe potuto beneficiare, con conseguente alleviamento delle sue sofferenze patite, ma anche la stessa decisione del paziente di vivere le ultime fasi della propria vita, nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico, in attesa della fine. Per la Corte, quindi, anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati, acquistano un senso ben differente, sul piano della esistenza, se accettati dal paziente piuttosto che vissuti dallo stesso passivamente.


La tutela risarcitoria della situazione soggettiva si risolve, pertanto, nell'immediata protezione giuridica di una specifica forma dell'autodeterminazione individuale e, dunque del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica quale è il confronto con la realtà della fine della vita.

Tale situazione soggettiva deve ritenersi violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia, ad esito certamente infausto, di cui si sia reso responsabile il sanitario.


Detta ultima lesione è, ossia, tale da non richiedere, una volta che sia attestato il colpevole ritardo diagnostico della grave condizione patologica da parte dei sanitari convenuti, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, e può giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.


Su questo principio di diritto la Suprema Corte si è espressa nell’ambito di una vicenda processuale nella quale la moglie e la figlia di un paziente, deceduto a seguito di adenocarcinoma, avevano convenuto in giudizio i sanitari ritenuti responsabili della tardiva diagnosi della grave patologia sofferta dal loro congiunto, i quali avevano colpevolmente trascurato di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici.


Nel dettaglio, è stato accolto il ricorso promosso dalle originarie attrici avverso la decisione di merito che aveva negato loro il risarcimento dei danni sofferti; la causa è stata, conseguentemente, rinviata alla Corte d'appello che dovrà, quindi, provvedere al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle due donne, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

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