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RESPONSABILITA' MEDICA: MEDICO CHE SI LIMITA ALLA PROPRIA SPECIALIZZAZIONE: ECCO COSA RISCHIA.

La Cassazione con sentenza n.15178/2018 fa il punto sulla ipotesi in cui il medico specialista (nella specie il neurologo) decida di rassicurare la paziente sull’esito negativo di un esame e, nonostante il ripetersi degli evidenti sintomi patologici (svenimenti), decida di non consigliare visite presso altri medici e comunque approfondimento diagnostico.

Il medico non può e non deve limitarsi a escludere, considerata la sintomatologia lamentata, patologie connesse al proprio campo di specializzazione, per cui laddove persistano dubbi, occorre che lo stesso professionista si premuri di consigliare al paziente ulteriori visite presso altri medici.

Per i giudici, se ci sono dubbi, il sanitario deve indirizzare il paziente presso il professionista competente per gli opportuni accertamenti e per il necessario approfondimento diagnostico.


Nel caso di specie, la Cassazione ha quindi confermato la condanna di un neurologo che, di fronte alle perdite di coscienza della sua paziente, l’aveva tranquillizzata, prescrivendole un esame neurologico che aveva dato esito confortante; lo stesso medico aveva, inoltre, escluso a priori che gli svenimenti di cui soffriva la paziente potessero avere natura cardiologica, come invece era poi risultato a seguito del decesso della donna.

Rispetto, quindi, alle linee guida dettate in materia, l’unico accertamento idoneo a escludere l’origine cardiaca delle sincopi (svenimenti) di natura non determinata era l’elettrocardiogramma, esame diagnostico che, invece, non fu mai eseguito dalla paziente, essendosi la stessa completamente affidata al medico neurologo.


Per tali ragioni, secondo la Cassazione, la colpa lieve deve essere esclusa nei casi in cui sia presente una violazione del dovere di diligenza e l’unico caso in cui una limitazione della responsabilità va riconosciuta è quello in cui il medico abbia agito secondo la best practice, e, soprattutto, senza che ci sia stato alcun evidente errore diagnostico per negligenza o imprudenza. In definitiva, quindi, il consulto non può limitarsi a un unico profilo, integrando tale comportamento responsabilità professionale medica.


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