Con la sentenza numero 424/18, il Giudice di Pace di Fermo, ha stabilito che è da ritenersi nulla la multa notificata per eccesso di velocità rilevata da un Tutor in modalità autovelox, in quanto lo strumento è omologato e autorizzato per misurare la velocità media, non quella istantanea.
Premesso che i limiti di velocità vanno rispettati sempre, comunque e a prescindere, per l'incolumità propria ed altrui, non sempre il pagamento di una sanzione per eccesso di velocità è dovuto. Se viene rilevata dal "Grande Fratello" delle autostrada, il Tutor, la multa è da considerarsi nulla perché, secondo una sentenza della Cassazione, il Tutor è omologato per misurare la velocità media, non quella istantanea, salvo casi eccezionali in cui ci sia un effettivo pericolo come cantieri o traffico intenso (ma è necessario che il pannello riporti l'avviso "Controllo elettronico della velocità: Tutor attivo"). Pertanto il Tutor inteso come rilevatore di velocità istantanea è illegittimo e la multa può essere impugnata con alte probabilità di successo.
Del resto, una circolare del Ministero degli Interni del 2009, aggiornata nel quadro della direttiva Minniti, stabilisce come gli strumenti atti a rilevare la velocità dei veicoli debbano essere "segnalati e utilizzati con la massima trasparenza".
Proprio dai principi di chiarezza e di corretta comunicazione prende le mosse anche una pronuncia della Cassazione del 2014, sentenza secondo la quale "la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione".
Riassumendo: se avete ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata dal Tutor, la multa può essere impugnata.
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