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INFERMIERI: ADDIO IPASVI. NASCE LA FNOPI: ECCO COSA CAMBIA.

FNOPI: "Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche" è la nuova denominazione e il primo effetto della legge Lorenzin (3/2018). Per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (24/2017).


La FNOPI: "Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche" spodesta l'ormai vecchia IPASVI. "Si cancella anche l’uso del nome “infermieri professionali e vigilatrici di infanzia”: gli infermieri sono infermieri e basta, mentre le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici», spiega la presidente Barbara Mangiacavalli.

Saranno necessari ora una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova legge che secondo Beatrice Lorenzin arriveranno già entro marzo.


Certo, quella del nome non è l’unica novità che caratterizza l’entrata in vigore del provvedimento. "La nostra Federazione – prosegue Mangiacavalli – passa da Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi a Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), la più grande d’Italia con i suoi oltre 440mila iscritti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: Opi".


La presidentessa dell’Ordine, quindi, aggiunge: «La tutela ordinistica favorirà non solo i professionisti, ma anche i cittadini, offrendo armi efficaci ad esempio contro l’abusivismo, che infanga l’operato di centinaia di migliaia di professionisti e pone a rischio la salute degli assistiti. L’elemento forte della trasformazione dei Collegi in Ordini è la tutela dell’assistito, che si ottiene anche, nel caso, con l’esercizio della magistratura interna. Quindi il controllo sui comportamenti deontologici e professionali: si lavora per una sorta di accreditamento periodico anche in termini di competenza dei professionisti. Non basta essere iscritto all’Ordine, se poi l’iscrizione diventa un mero titolo di cui fregiarsi senza rivedere preparazione, formazione e competenza. Va introdotto un percorso di accreditamento periodico, professionale e continuativo che gli Ordini possono a pieno titolo verificare».


La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più enti ausiliari, ma sussidiari dello Stato. Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.

In questa veste, ad esempio, la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi (l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta), in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e, nel caso, il fatto di aver ripetuto l’illecito.

Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi, a tutela della professione e dei cittadini. Per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017).


Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia:


Enti sussidiari - La differenza tra essere enti ausiliari ed enti sussidiari dello Stato è che nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo; nell’altro caso, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.


In questa veste ad esempio stabilisce la legge che vigilino sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.


Struttura – La  professione infermieristica avrà a livello centrale una Federazione nazionale che coordina gli Ordini di livello provinciale ed emana il Codice Deontologico che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale con il via libera di almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine.


Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti eletti dai presidenti di Ordine. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.


Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.


I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o se si configurano gravi violazioni della normativa.


Lo scioglimento è disposto con decreto del ministro della Salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni


Si deve poi realizzare una commissione separata di albo per gli infermieri e per gli infermieri pediatrici, in analogia con quanto avviene per medici e odontoiatri e poiché la legge stabilisce che questo tipo di struttura abbia 7 componenti se gli iscritti non superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000; 9 se superano i 3.000, nel caso della Federazione avrà 9 componenti, nel caso dei singoli Ordini il numero invece sarà relativo agli iscritti.


I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7 componenti se gli iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500, 15 oltre i 1500. Con il Comitato centrale garantiscono equilibrio tra i generi e le generazioni. Ogni collegio dei revisori avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e sarà composto da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.


Tuttavia, se il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica è basso in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale o ci sono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti o anche una o più Regioni.


Elezioni – Si terranno ogni 4 anni e non più 3. Chi è stato presidente, vice, tesoriere e segretario, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Il mandato corrente non si considera tra quelli validi per il limite di una sola rielezione.


L’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione se hanno votato almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.


Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, in modo di garantire la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.


Se l’Ordine ha un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.


Nuovo meccanismo per i risultati: devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al ministero della Salute.


A stabilire come saranno i seggi sarà un decreto del ministero della Salute da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della legge. E dovranno garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e le modalità di conservazione delle schede, prevedendo nel caso la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche che quindi non è automaticamente operativa e possibili, ma, anche in questo caso, legata a un decreto del ministro della Salute.


Potere disciplinare - Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di commissioni albo esterne a quella dell'ordine nel cui territorio è avvenuto il fatto in giudizio.


Abusivismo - Il comma 1 dell'articolo 12 sostituisce l'articolo 348 del codice penale, e aumenta le sanzioni per gli abusivi dall'attuale "milione di lire" prevedendo la reclusione fino a 3 anni e la multa da 10mila a 50mila euro. La pena però aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75mila euro per il professionista prestanome, che rischia anche l'interdizione da 1 a 3 anni dall'attività.

In caso di omicidio colposo per l'abusivo (aggiunta ad articolo 589 c.p.) c'è la reclusione da 3 a 10 anni.

In caso di lesioni colpose (art 590 cp) la reclusione va da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e mezzo a 4 anni.

Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza licenza c'è la sanzione amministrativa fino a 7.500 euro


Responsabilità - Si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) secondo cui in caso di condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul profesionista per dolo o colpa grave, l'importo del risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o della retribuzione dell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno subito precedente o successivo.


Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti dovrà agevolare l'accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti.

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